Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo IV-BIS
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e

Capo II
Del procedimento

Sezione I
Disposizioni comuni al giudizio di primo grado
Art. 473 bis.28 c.p.c.
Decisione della causa.

1.Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a sè l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:

a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.

2.All'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.

[1] [2]

[1] Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
[2] Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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