Disposizioni attuative

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo IV
Disposizioni comuni.
Art. 230 disp. att. c.p.c.
Immutabilità della competenza già fissata.

1.Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è stato investito anche se le norme sulla competenza sono mutate.

2.I giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del codice davanti ai collegi tecnici per la decisione delle controversie di cottimo e alle commissioni per gli infortuni agricoli e per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente fino alla loro definizione.


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