1.Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è stato investito anche se le norme sulla competenza sono mutate.
2.I giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del codice davanti ai collegi tecnici per la decisione delle controversie di cottimo e alle commissioni per gli infortuni agricoli e per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente fino alla loro definizione.