1.Per i processi d'opposizione agli atti esecutivi, nei quali nel giorno dell'entrata in vigore del codice non sono state pronunciate sentenze, si applicano le disposizioni del codice, osservate le norme degli articoli 197 e seguenti in quanto applicabili.
2.Se sono state pronunciate sentenze, si osservano le disposizioni della legge precedente con le modificazioni portate dalle presenti norme.