Disposizioni attuative

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo II
Del processo di esecuzione.
Art. 222 disp. att. c.p.c.
Processi d'espropriazione immobiliare.

1.Nei processi d'espropriazione di beni immobili, nei quali prima dell'entrata in vigore del codice è stata chiesta l'autorizzazione a vendere i beni pignorati, l'autorizzazione stessa è data a norma della legge precedente, ma le condizioni della vendita sono disposte a norma dell'articolo 576 del codice. Quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del codice, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata a norma della legge precedente.

2.Il deposito degli atti di cui all'articolo 557 del codice e quello di cui all'articolo 38 deve essere fatto dal creditore procedente nel termine perentorio che il giudice fissa nel provvedimento di autorizzazione a vendere.

3.Si applica la disposizione dell'articolo 220 secondo comma.

4.Se prima dell'entrata in vigore del codice è stata autorizzata o eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.


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