1.Nei processi d'espropriazione di beni mobili in cui prima dell'entrata in vigore del codice è stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all'articolo precedente prima della vendita, altrimenti il processo si estingue.
2.Eseguiti i depositi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita a norma della legge anteriore.
3.Se prima dell'entrata in vigore del codice è stata eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.