Disposizioni attuative

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo II
Del processo di esecuzione.
Art. 221 disp. att. c.p.c.
Processi d'espropriazione mobiliare.

1.Nei processi d'espropriazione di beni mobili in cui prima dell'entrata in vigore del codice è stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all'articolo precedente prima della vendita, altrimenti il processo si estingue.

2.Eseguiti i depositi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita a norma della legge anteriore.

3.Se prima dell'entrata in vigore del codice è stata eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.


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