Disposizioni attuative

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I
Del processo di cognizione.
Art. 213 disp. att. c.p.c.
Decisione delle cause davanti al giudice d'appello.

1.Il giudice, se la sentenza impugnata è definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice.

2.Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grido, fissando il termine perentorio per la riassunzione.


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