Disposizioni attuative

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I
Del processo di cognizione.
Art. 212 disp. att. c.p.c.
Effetto devolutivo dell'appello.

1.In tutte le cause d'appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore del codice, si applica l'articolo 490 del codice precedente.

2.La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d'appello proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause già in decisione nel giorno dell'entrata in vigore del codice.


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