Disposizioni attuative

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I
Del processo di cognizione.
Art. 211 disp. att. c.p.c.
Processi d'appello nei quali le parti sono già comparse.

1.Nei processi d'appello nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, le parti sono già comparse si applicano le disposizioni degli articoli 198 e 199.

2.Il cancelliere forma il fascicolo a norma dell'articolo 200 e, se l'impugnazione riguarda una sentenza interlocutoria esecutiva, inserisce nel fascicolo i soli atti relativi all'impugnazione, ma il giudice d'appello può richiedere al cancelliere del giudice di primo grado copia degli atti inseriti nel fascicolo d'ufficio che sono necessari per decidere sull'impugnazione.


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