Disposizioni attuative

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I
Del processo di cognizione.
Art. 209 disp. att. c.p.c.
Impugnazioni nei giudizi con pluralitą di parti.

1.Nei procedimenti d'impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del codice se, nel giorno in cui entra in vigore il codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal giudice d'impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.


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