2.Se nel giorno in cui entra in vigore il codice è fissata o è in corso l'assunzione di un mezzo di prova, il giudice delegato, che appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, assume le funzioni e i poteri del giudice istruttore, e le parti adempiono guanto è prescritto nell'articolo 198.
3.Nel caso previsto nel comma precedente, il giudice o il pretore delegato all'assunzione di un mezzo di prova, quando non appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, esercita i poteri previsti negli articoli 202 e seguenti del codice, e può, inoltre, concedere proroghe del termine per l'assunzione della prova fino a tre mesi dal giorno in cui il codice entra in vigore.
4.Le perizie disposte prima dell'entrata in vigore del codice sono eseguite a norma della legge precedente, ma alle eventuali ulteriori indagini tecniche necessarie nel processo, anche per rinnovazione di quelle già eseguite, e alla sostituzione del perito si applicano le disposizioni degli articoli 192 e seguenti del codice.
5.In ogni caso rimangono fermi gli effetti delle decadenze verificatisi prima del giorno in cui il codice entra in vigore.