Disposizioni attuative

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I
Del processo di cognizione.
Art. 202 disp. att. c.p.c.
Prima udienza di trattazione.

1.Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell'articolo 183 del codice.


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