TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Capo I Del processo di cognizione.
Art. 202 disp. att. c.p.c. Prima udienza di trattazione.
1.Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell'articolo 183 del codice.