Disposizioni attuative

TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Capo V
Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza
Art. 148 disp. att. c.p.c.
Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

1.Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.


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