Disposizioni attuative

TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Capo III
Del procedimento d'appello.
Art. 131 disp. att. c.p.c.
Deliberazione dei provvedimenti.

1.Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.

2.Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.

3.La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.


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