Disposizioni attuative

TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Capo III
Del procedimento d'appello.
Art. 131 bis disp. att. c.p.c.
Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione.

1.Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'art. 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.


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