1.L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale a norma dell'articolo 132 del codice.
2.Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.
3.Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
4.Quando la sentenza è pronunziata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo.