Disposizioni attuative

TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Capo II
Del procedimento davanti al tribunale.
Art. 116 disp. att. c.p.c.
Ordine di discussione delle cause.

1.L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.

2.Le cause sono chiamate dall'ufficiale giudiziario di servizio secondo l'ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.


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