Disposizioni attuative

TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Capo II
Del procedimento davanti al tribunale.
Art. 104 disp. att. c.p.c.
Mancata intimazione ai testimoni.

1.Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione.

2.Se il giudice riconosce giutificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.


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