1.L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.[1]
2.Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza.
3.L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonchè gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonchè il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.[1]