Disposizioni attuative

TITOLO I
DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 1 disp. att. c.p.c.
Richiesta di comunicazione degli atti.

1.In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.


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