Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITĄ STRANIERE

Titolo IV
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

Capo I
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE
Art. 734 bis c.p.p.
Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero.

1.Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purchè non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.


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