Lo Studio Legale dell'Avvocato Andreani offre assistenza e consulenza legale in caso di separazione dei coniugi. Riteniamo di fare cosa gradita nel pubblicare alcune informazioni utili a beneficio di coloro che intendono approfondire questo argomento.
La separazione personale ha la sua disciplina negli artt. 150-158 del Codice Civile e ha come conseguenza la sospensione dei doveri reciproci dei coniugi (quali ad es: il dovere di coabitazione, il dovere di fedeltà e di collaborazione), eccezion fatta per quelli di assistenza e di reciproco rispetto, che permangono tra i coniugi nonostante l'intervenuta separazione.
La separazione personale, pertanto, determina, quale effetto più evidente, la cessazione della convivenza dei coniugi, ma si ricordi che la semplice ripresa della convivenza, senza alcuna formalità particolare, fa cessare gli effetti della separazione: l'art. 154 c.c, infatti, prevede espressamente che "la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta", e ciò è possibile in quanto la separazione, al contrario del divorzio, non produce effetti definitivi e quindi non preclude ai coniugi la possibilità di ricostituire il nucleo familiare.
La separazione può essere giudiziale o consensuale, a seconda che sia dichiarata con sentenza dal Giudice o sia oggetto di accordo dei coniugi omologato dal Tribunale. Si evidenzia in questa sede che la materia della separazione (e del divorzio) è stata di recente oggetto di una profonda rivisitazione ad opera della L. 8 febbraio 2006 n. 54, che ha introdotto i concetti di bigenitorialità e di affido condiviso.
Come statuisce l'art. 151 c.c, "la separazione giudiziale può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole".
Pertanto, la separazione giudiziale trova la sua causa nell'intollerabilità della convivenza, e al riguardo la legge non elenca situazioni particolari o comportamenti specifici, in quanto l'accertamento circa la sussistenza di fatti che possano giustificare la separazione è devoluto al giudice.
Innanzitutto, l'intollerabilità della convivenza può derivare dalla grave e persistente violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, per cui comportamenti contrari al dovere di fedeltà o che ledono il coniuge nella dignità, nell'onore o nell'integrità psico-fisica possono legittimare la richiesta di separazione, dal momento che il matrimonio impone a ciascun coniuge di rispettare la personalità dell'altro.
Da un punto di vista processuale, la separazione giudiziale introduce un procedimento contenzioso, più complesso e articolato rispetto al procedimento, più snello e veloce, della separazione consensuale.
La separazione consensuale è l'effetto di un accordo tra i coniugi che viene successivamente omologato dal giudice. Essa è disciplinata dall'art. 158 c.c., e se anche la decisione dei coniugi di separarsi solitamente trova la sua causa giustificatrice nell'intollerabilità della convivenza, tale elemento non costituisce in questa sede un necessario presupposto, mentre ciò che rileva è la volontà dei coniugi di sciogliere il vincolo matrimoniale, ponendo essi stessi le condizioni della propria separazione.
I coniugi, pertanto, nell'atto di separazione consensuale dettano disposizioni sia per ciò che attiene agli aspetti patrimoniali, quali l' assegno di mantenimento e il diritto di abitazione nella casa coniugale, sia per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori, se vi sono.
Al riguardo, l'art. 158 c.c. attribuisce al giudice in sede di omologazione il potere di controllare e verificare la rispondenza delle disposizioni, contenute nell'atto di separazione, all'interesse dei figli minori; qualora il giudice vi ravvisi un contrasto, invita i coniugi ad apportare le modifiche più opportune e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l'omologazione.
Pertanto, onde evitare di incorrere in errori o omissioni che potrebbero indurre il giudice a rifiutare l'omologazione dell'atto di separazione, si consiglia di richiedere comunque una consulenza ad avvocati esperti della materia, che nella stesura del ricorso possano dare ai coniugi consigli adeguati ed un supporto tecnico qualificato.
E' in vigore dal 26 maggio 2015 la nuova legge che abbrevia i tempi per la separazione e il divorzo. Leggi l'articolo pubblicato.
Il D.L. 132/2014 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni nella L. 162 del 10/11/2014 (pubblicata nella G.U. n. 261), al fine di alleggerire il carico processuale nel tribunali, ha introdotto in materia di separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica consensuale delle condizioni di separazione e divorzio, due nuovi istituti:
la negoziazione assistita avanti agli avvocati (art. 6),
la procedura avanti all' ufficiale di stato civile, nella persona del Sindaco (art. 12).
Riportiamo di seguito un estratto dei citati articoli che illustrano le nuove disposizioni.
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3,
primo comma, numero 2), lettera b), della
legge 1° dicembre 1970, n. 898,
e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita
è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati
il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3.
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero
economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di
dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza.
Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale,
che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1,
i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che
gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
L' avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio
fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l' assistenza facoltativa di un avvocato,
un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della
legge 1° dicembre 1970, n. 898,
di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse
vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate.
Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma.
L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1,
i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate,
l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sè non prima di trenta giorni dalla ricezione
per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
NOTA:
In una circolare del 28/11/2014 il Ministero dell'Interno ha chiarito diversi aspetti sulla negoziazione assistita stabilendo tra l'altro che la procedura dinanzi all'ufficiale
di stato civile non è possibile in presenza di questioni patrimoniali, come ad esempio l'assegno di mantenimento o l'assegnazione della casa coniugale
(per saperne di più leggi l' articolo pubblicato).