Applicazione per il calcolo degli interessi ad un tasso fisso impostabile dall'utente, con eventuale capitalizzazione trimestrale, semestrale o annuale (anatocismo).
Se si imposta la capitalizzazione i periodi sono:
per la capitalizzazione trimestrale: 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre.
per la capitalizzazione semestrale: 1° gennaio e 1° luglio.
per la capitalizzazione annuale: 1° gennaio.
La formula utilizzata per il calcolo è degli interessi è:
I = C x S x N/36500
dove:
C è il capitale iniziale,
S è il tasso di interesse applicato,
N è il numero di giorni di maturazione degli interessi,
36500 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile moltiplicato 100.
NOTA BENE
L'applicazione determina l'interesse giornaliero tenendo conto del cosiddetto "anno civile" di 365 giorni anche se l'anno è bisestile.
A tal proposito si veda anche il chiarimento dell'Agenzia delle entrate contenuto nella risoluzione n. 296/E, 14 luglio 2008 in materia di "ravvedimento operoso".
Va precisato tuttavia che in ambito bancario la prassi è quella di calcolare l'interesse giornaliero rapportandolo al calendario reale, ovvero inserendo al denominatore 366 x 100 se il periodo cade in un anno bisestile.
Gli interessi sono una somma di denaro aggiuntiva che il debitore deve versare al creditore in determinate circostanze, come ad esempio in caso di ritardato pagamento (interessi moratori) nella restituzione di un prestito erogato tramite un contratto di finanziamento, o ancora, in base a quanto stabilito nella sentenza del giudice al termine di una causa.
In termini strettamente giuridici gli interessi sono una particolare obbligazione accessoria di tipo pecuniario che si aggiunge ad una obbligazione detta invece principale.
Per fare un esempio abbastanza comune, quando una banca concede il cosiddetto "mutuo", la somma che deve essere restituita al termine del periodo concordato è l'obbligazione pecuniaria principale mentre le somme che contrattualmente devono essere corrisposte come "costo" del prestito effettuato, e cioè gli interessi, costituiscono l'obbligazione pecuniaria accessoria.
Gli interessi si dividono essenzialmente nelle seguenti tipologie:
Il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (vedi l'apposita tabella); per il calcolo è disponibile un apposito servizio.
Il tasso di interesse convenzionale viene fissato contrattualmente dalle parti. La determinazione del tasso, se superiore a quello legale, deve essere stabilita per iscritto; in caso contrario gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (art. 1284 c.c., terzo comma).
Sono interessi dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora).
Costituiscono una sorta di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente.
Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori devono essere calcolati nella stessa misura.
Anche gli interessi moratori per le transazioni commerciali sono stabiliti dal legislatore (vedi la relativa tabella) e per calcolarli è disponibile su questo sito una specifica utility di calcolo.
L' anatocismo bancario è stato profondamente modificato con sentenza della Cassazione del 4 Novembre 2004.
Con questa utility è possibile ad esempio calcolare gli interessi su un dato capitale specificando alternativamente la capitalizzazione (anatocismo) trimestrale e quella annuale per verificare le differenze; il tasso di interesse deve essere impostato per ogni periodo considerato; ad ogni variazione del tasso a debito si dovrà specificare un nuovo periodo, il capitale iniziale di ciascun periodo è il risultato del calcolo relativo al periodo precedente.
Si ricorda comunque che eventuali differenze da richiedere alla Banca non possono riferirsi a periodi successivi al 2000.