Con questa semplice applicazione è possibile simulare il calcolo dell’imposta da versare in base al nuovo regime forfettario o agevolato, detto anche flat tax, inizialmente previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 commi da 54 a 89) con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015), dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) e gli ultimi aggiornamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) e dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022).
Per fornire un'indicazione sul carico fiscale complessivo nel regime forfettario, l'applicazione calcola anche le incidenze percentuali dell’imposta sui ricavi lordi e netti.
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Per agevolare l'individuazione del settore di attività riportiamo di seguito l'elenco dei relativi codici ATECO 2007:
Settore di attività | Codici ATECO |
---|---|
Industrie alimentari e delle bevande | 10, 11 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.9 |
Commercio ambulante di alimentari e bevande | 47.81 |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82, 47.89 |
Costruzioni e attività immobiliari | 41, 42, 43, 68 |
Intermediari del commercio | 46.1 |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 55, 56 |
Attività professionali | 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88 |
Altre attività economiche | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
Se non conosci il codice ATECO della tua attività puoi utilizzare questo specifico motore di ricerca.
Settore di attività
Seleziona il settore che contraddistingue l'attività esercitata. In caso di dubbio
consulta la tabella con le corrispondenze tra settore e codici ATECO.
Il settore di attività è utilizzato per individuare il coefficiente di redditività con il quale calcolare il reddito imponibile a partire dai ricavi.
NOTA: nelle attività professionali rientrano anche quelle svolte in ambito scientifico, tecnico, sanitario e formativo, nonché i servizi finanziari ed assicurativi.
Ricavi lordi
Inserisci nel campo l'ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi lordi percepiti nell'anno.
Non è più ammessa la deducibilità di costi di esercizio, ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori che vanno inseriti
nell'apposito campo.
Contributi previdenziali
Inserisci i contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno.
Il comma 64 stabilisce che tali contributi possono essere sottratti dal reddito imponibile determinato in base al settore di attività.
In caso di impresa familiare vanno considerati anche gli eventuali contributi corrisposti per conto dei collaboratori.
Nuova attività
Inserisci la spunta nel campo se si tratta di una nuova attività.
In questo caso, il comma 65 prevede per i primi cinque anni un' aliquota ridotta pari al 5%.
L'attività può essere considerata "nuova" se sono rispettate le seguenti condizioni:
nei 3 anni precedenti il contribuente non ha esercitato attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare.
l'attività non costituisce prosecuzione di attività svolta in precedenza, tranne nel caso di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni.
l'attività era condotta in precedenza da altro soggetto che nell'anno di imposta precedente ha ottenuto ricavi entro le soglie stabilite per usufruire del regime forfettario.
NOTA: fino al 2019 compreso possono beneficiare dell'aliquota ridotta del 5% anche coloro che hanno iniziato una nuova attività e aderito al regime semplificato con la normativa del 2015. Lo stabilisce il comma 113 della legge di stabilità 2016.
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha innalzato il tetto dei ricavi per rientrare nel regime forfettario a 85.000 euro.
Resta inalterato a 20.000 euro il limite di spesa per dipendenti e lavoro accessorio.
La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto un nuovo limite per l'accesso al regime forfettario che impone di non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti, collaboratori (anche a progetto), lavoro accessorio (occasionale), importi erogati a titolo di utili societari nonché le spese per perstazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai sui familiari.
Su questo punto è sorta una diatriba sulla data di effettiva applicabilità del nuovo limite (si era ipotizzato inizialmente dal 2021) ma un successivo chiarimento governativo sembra aver dissipato ogni dubbio, chiarendo che il nuovo limite decorre dal periodo di imposta 2020.
In ogni caso è auspicabile una circolare chiarificatrice da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Sempre la legge di bilancio 2020 ha introdotto un'ulteriore clausola di esclusione dal regime forfettario: non può accedervi chi ha percepito nell'anno precedente redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro.
Possono usufruire del nuovo regime "forfettario", talvolta detto anche "regime dei minimi",
i contribuenti persone fisiche (quindi non società) che esercitano attività d'impresa,
se nell' anno precedente hanno conseguito ricavi o ricevuto compensi non superiori a
€ 85.000, a prescindere dalla categoria ATECO di appartenenza.
Riportiamo di seguito i valori soglia dei ricavi e dei compensi lordi annuali che consentono di avvalersi del nuovo regime forfettario,
con i relativi coefficienti di redditività per determinare l'imponibile in base agli ultimi aggiornamenti:
Settore di Attività | Valore Soglia Ricavi | Coeff. di Redditività |
---|---|---|
Industrie alimentari e delle bevande | € 85.000 | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | € 85.000 | 40% |
Commercio ambulante di alimentari e bevande | € 85.000 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | € 85.000 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | € 85.000 | 86% |
Intermediari del commercio | € 85.000 | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | € 85.000 | 40% |
Attività professionali | € 85.000 | 78% |
Altre attività economiche | € 85.000 | 67% |
NOTE: per l'individuazione del valore soglia il comma 55 prevede che:
1) non si deve tener conto dei c.d. "componenti positivi" aggiunti dal contribuente alla dichiarazione al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità
(come previsto dall'art. 9-bis del D.L. 50/2017).
2) in caso di esercizio contemporaneo di attività con diversi codici ATECO, si considera la somma dei ricavi delle singole attività.
Il comma 57 stabilisce quali sono i contribuenti che, a prescindere dai requisiti di carattere economico, sono esclusi dal nuovo regime forfettario:
a) soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva;
b) soggetti che si avvalgono di altri regimi forfettari di determinazione del reddito;
c) soggetti non residenti ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea, oltre a Norvegia e Islanda, purché producano almeno il 75% dei redditi in Italia;
d) soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili;
e) soggetti che partecipano anche a società di persone o associazioni oppure a società a responsabilità limitata trasparenti.
Le cause di esclusione vanno accertate al momento di applicazione del regime e non nell'anno precedente.
Il calcolo del reddito imponibile nel nuovo regime dei minimi è disciplinato dal comma 64 della legge 190/2014.
Tale comma prevede che il reddito imponibile sia determinato non più come differenza tra ricavi e costi,
ma sulla base di una percentuale prestabilita (coefficiente di redditività), legata all'attività svolta (v. tabella).
Il comma 64 stabilisce inoltre che i contributi previdenziali, versati in base a precise disposizioni di legge, si possono dedurre dal reddito calcolato come sopra.
Tra i contributi deducibili rientrano anche quelli corrisposti per i collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico,
e quelli versati per i collaboratori non a carico, sempreché in quest'ultimo caso il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.
Il comma 65 stabilisce che, in caso di nuova attività, per il primo anno e i quattro anni successivi,
l'aliquota applicata sia pari al 5 %.
Il reddito determinato secondo il comma 64 è valido anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per i carichi di famiglia.
Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva fissa pari al 15%
oppure al 5% in caso di nuova attività.
Tale imposta sostituisce IRPEF, IRAP e le addizionali regionali e comunali.
L'ingresso nel nuovo regime forfettario comporta una serie di facilitazioni per quanto concerne gli adempimenti fiscali e contabili:
nessun obbligo di registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi;
nessun obbligo di tenuta e conservazione dei documenti e dei registri ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali nonché dei corrispettivi, che devono invece essere certificati e conservati;
nessun addebito dell'IVA sulle fatture emesse e, di conseguenza, niente detraibilità dell'IVA sulle fatture passive;
nessun obbligo della dichiarazione annuale IVA e della relativa comunicazione;
il contribuente non applica la ritenuta d'acconto sui compensi e non agisce come sostituto di imposta;
il contribuente è escluso automaticamente dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
I commi dal n. 76 al n. 84 introducono alcune semplificazioni per quanto riguarda i versamenti previdenziali.
In particolare non sussiste più il livello minimo previdenziale, previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 233/1990,
ma il contributo può essere determinato sulla base del reddito effettivamente prodotto.
Inoltre, il titolare può indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori fino ad un massimo del 49%.
Per tali soggetti, il reddito imponibile su cui calcolare la contribuzione INPS è in base a quanto previsto dall'articolo 3 bis del D.L.384/1992.
I versamenti dei contributi (acconto e saldo) continuano ad essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Per usufruire del regime previdenziale agevolato, i contribuenti devono inviare apposita comunicazione INPS per via telematica entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Il comma 85 della legge di stabilità 2015 abroga definitivamente tutti i regimi agevolati precedenti che sono:
- Il "regime fiscale agevolato" per le nuove iniziative imprenditoriali (L. 388/200, Art. 13),
- Il "regime dei minimi contributivi" (L. 244/2007, commi 96 - 117),
- Il "regime di vantaggio" per l'imprenditoria giovanile (D.L. n. 98/2011, Art. 27).
Sono previste tuttavia alcune clausole di salvaguardia (commi 86, 87 e 88) che consentono ai contribuenti che già si avvalgono dei suddetti regimi di continuare ad usufruirne
fino alla naturale scadenza, ferma restando la sussistenza dei requisiti per la permanenza.
Leggi il testo aggiornato al 2019 dei
commi 54 - 89.
Qui la normativa precedente.
Avvertenza:
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