RISPOSTA: Il testamento scritto interamente di proprio pugno dal padre o da altro parente è perfettamente valido: si chiama testamento olografo, previsto dall' articolo 602 c.c. che è praticamente una scrittura privata che si caratterizza per la totale autografia dell'atto, cioè chi vuole lasciare dei beni in eredità deve scrivere di suo pugno tutto il contenuto dell'atto, compresa la data e la firma: se, viceversa l'atto è stato scritto da altra persona o al computer, questo non avrà alcun valore e sarà considerato nullo, come se non fosse stato fatto (si veda la domanda n.3).
Il testamento potrà poi essere conservato da persona di fiducia, che, dopo la morte del testatore (ossia chi muore lasciando un testamento), è tenuto a presentarlo ad un notaio per la pubblicazione (articolo 620 c.c).
Alcuni esempi di testamento olografo.
RISPOSTA: I figli naturali sono equiparati in tutto e per tutto ai figli legittimi: l' articolo 566 c.c., infatti, dispone che alla morte del padre e della madre i figli legittimi e naturali ereditano i beni lasciati in eredità in parti uguali.
Vi è una particolarità: l' articolo 537 c.c. comma 3 consente ai figli legittimi di liquidare in denaro o in beni immobili di loro scelta la quota a cui hanno diritto i figli naturali, che naturalmente vi acconsentano; in caso di opposizione, interviene il giudice che, valutate tutte le circostanze personali e patrimoniali, può autorizzare i figli legittimi a corrispondere ai figli naturali ciò che spetta loro per legge, evitando così che essi abbiano voce in capitolo sulla gestione dei beni che il defunto ha lasciato come eredità.
Tale possibilità ha come scopo quello di evitare che i figli naturali, insieme ai figli legittimi, partecipino all'amministrazione dei beni ereditati quando essa può dar luogo a gravi difficoltà nella gestione del patrimonio ereditario, perché ad esempio i figli legittimi non vanno d'accordo con i figli naturali.
A parte questo, i figli legittimi e naturali, ai fini della successione, hanno gli stessi diritti.
Aggiornamento:
A fine 2012 è stata approvata la riforma sulla filiazione che abolisce di fatto ogni distinzione tra
figli legittimi e figli naturali.
Per saperne di più si rimanda all' articolo pubblicato.
Per gli effetti della riforma sulla competenza (tribunale dei minori o giudice ordinario) leggi qui.
RISPOSTA: è possibile impugnare (o annullare) un testamento in due ipotesi: quando il testamento è nullo oppure è semplicemente annullabile.
Un testamento è da ritenersi nullo quando è contrario a norme imperative di legge oppure presenta dei difetti di forma che ne rendono incerta l'autenticità.
Esempio di nullità per difetto di forma: il testamento cosiddetto olografo che non è stato scritto interamente dal defunto di suo pugno oppure non è stato firmato è nullo.
Esempio di nullità perchè contrario a norme imperative di legge: chi lascia in eredità il patrimonio alla figlia a condizione che sposi una persona da lui stesso designata; tale testamento lede una libertà fondamentale della persona e pertanto è nullo.
La possibilità di impugnare un testamento per nullità non ha limiti di tempo (azione imprescrittibile), fatti salvi gli effetti dell'usucapione.
Diverso è il caso del testamento lasciato da un soggetto ritenuto o dichiarato malato di mente o incapace di intendere e di volere oppure il caso di chi è stato ingannato o costretto.
In queste ipotesi il testamento è annullabile ma il termine per impugnarlo è di cinque anni che decorrono, nei casi di incapacità, dalla data di esecuzione del testamento (ad esempio da quando il notaio legge il testamento davanti agli eredi e procede alla distribuzione dei beni), mentre nel caso di inganno o costrizione dal giorno in cui tale circostanza viene scoperta.
In ogni caso, sia in caso di nullità che annullabilità, in mancanza di un accordo tra le parti, ci si deve rivolgere all'Autorità Giudiziaria con l'assistenza di un Legale.