Note di Trattazione Scritta

Crea rapidamente le note di trattazione scritta disposte dal giudice in sostituzione dell’udienza ex art. 127 ter c.p.c.

Come funziona

Apri il fascicolo di parte creato con la nostra applicazione, inserisci il testo delle note nell’apposito spazio e clicca su [Crea il Documento].

Potrai modificare il testo online, salvarlo in PDF o in formato Word oppure stamparlo.

Se non hai ancora creato il fascicolo di parte puoi comunque inserire i dati manualmente.

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NOTE di TRATTAZIONE SCRITTA
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Documento
Intestazione:
Luogo:
Data:
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Dati della Causa
Competenza:
Luogo:
Numero RG:
Giudice:
Oggetto:
Data Udienza:
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Parti assistite(1)
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Nomin. / Rag. Soc:
Nuova parte assistita
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Avvocati delle Parti(1)
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Nome e Cognome:
Nuovo avvocato
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Controparti(1)
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Nomin. / Rag. Soc:
Avvocato:
Nuova controparte
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Cosa sono le Note di Trattazione Scritta

Le note scritte in sostituzione dell’udienza, introdotte durante il periodo della pandemia dal D.L. n.11/2020 e successivamente dal D.L. n. 18/2020 per evitare il più possibile la presenza di avvocati e cittadini nelle aule di giustizia, sono state ufficialmente inserite nel codice di procedura civile dal D.lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) e svincolate da motivazioni contingenti ed emergenziali.

Le note scritte sono disciplinate dall’art. 127 ter c.p.c. in base al quale il giudice può disporre che l’udienza fissata venga sostituita dal deposito di note scritte nelle seguenti ipotesi:

  1. quando l’udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal P.M. e dagli ausiliari del giudice;

  2. quando ne fanno richiesta tutte le parti costituite.


Modalità di svolgimento e termini

  • La cancelleria comunica alle parti il provvedimento con cui il giudice dispone la trattazione scritta in luogo dell’udienza; nel provvedimento viene assegnato alle parti un termine perentorio non inferiore a 15 gg per il deposito delle note.

  • Ciascuna parte entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento del giudice può opporsi alla sostituzione.

  • Il giudice provvede sulla opposizione nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile

  • Se però tutte le parti hanno depositato un’istanza congiunta con cui si oppongono alla sostituzione, il giudice dispone in conformità.

  • Se nessuna delle parti deposita le note nel termine indicato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissa un’udienza: in tali casi, se anche questa volta nessuna parte deposita le note o compare in udienza, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l’estinzione.


Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
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