Novità
E' disponibile su questo sito il simulatore per calcolare rapidamente il nuovo Assegno Unico Universale per i figli in vigore dal 2022.
AVVISO:
Il calcolatore di questa pagina non può essere utilizzato per determinare l'assegno per figli a carico poiché dal 2022 non è più una detrazione da inserire nella dichiarazione ma è erogato direttamente dall'INPS (Assegno Unico Universale).
Pertanto questo calcolatore è aggiornato solo fino alla dichiarazione 2022 e rimane comunque a disposizione per qualsiasi necessità.
I parametri richiesti per calcolare la detrazione sono i seguenti:
- il reddito per detrazioni, ovvero il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali da utilizzare nel calcolo di tutte le detrazioni, inclusa quella per i figli a carico (rigo RN1 Col.1),
- l'eventuale deduzione per abitazione principale (rigo RN2),
- il numero di figli a carico,
- la % spettante dell' ulteriore detrazione per famiglie numerose.
I riferimenti "RN..." si riferiscono al prospetto relativo al calcolo dell'Irpef del modello REDDITI.
Avvertenza:
Nonostante l'attenzione impiegata nella realizzazione di questa applicazione non è possibile escludere la presenza di errori nei calcoli.
L'applicazione è utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere puramente indicativo.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.
Il comma 483 della legge di stabilità prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un incremento dell'importo delle detrazioni IRPEF previste
per i figli a carico. In particolare, rispetto agli importi in vigore fino al 31 dicembre 2012, è stato elevato:
- da 800 a 950 euro, l'importo della detrazione spettante per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età pari o superiore a tre anni;
- da 900 a 1.220 euro, l'importo della detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- da 220 a 400 euro, l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio portatore di handicap.
Colonna mesi a carico:
Indica il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio è stato a tuo carico.
Seleziona 12 se il figlio è rimasto a carico per tutto il 2023, viceversa, se è stato a tuo carico solo per una parte del
2023, indica il numero dei mesi corrispondenti.
Ad esempio, per un figlio nato nell' agosto 2023, la detrazione spetta per cinque mesi (agosto compreso) e pertanto occorre selezionare 5.
Colonna mesi < 3 anni:
Indica il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico aveva un'età inferiore a 3 anni.
Il calcolo dei mesi di trazione non è complesso perché bisogna considerare che un mese si considera "pieno" a prescindere dal giorno di nascita.
Ad esempio, nel caso di un figlio nato il 30 settembre 2023, il mese di settembre va considerato "pieno" e
quindi il numero di mesi da indicare è 4.
Per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2023, indica 5 (maggio è incluso, a prescindere dal giorno di nascita).
Per un figlio nato nel 2022 seleziona 12.
Riportiamo un estratto della nota informativa pubblicata dall'Agenzia delle entrate in materia di cedolare secca e detrazioni d'imposta:
"...il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico)".
- gli importi inseriti e la detrazione calcolata sono sempre arrotondati all'euro superiore o inferiore come indicato dall'Agenzia delle entrate;
- il calcolatore accetta anche importi con le migliaia separate dal punto (utile ad esempio in caso di copia-incolla).
- utilizza la virgola come separatore dei decimali.
Premesso che questa utility effettua automaticamente tutti i calcoli necessari, riteniamo utile fornire una breve spiegazione su come viene calcolata la detrazione spettante per i figli a carico con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024.
Per prima cosa occorre calcolare la c.d. "detrazione teorica", ovvero la detrazione prevista per legge in base a determinate condizioni.
Successivamente si calcola la "detrazione spettante" applicando alcuni correttivi che tengono conto del reddito e del numero di figli a carico.
Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione pari a:
- 950 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
- 1220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni: compilare la casella "minore di tre anni" (colonna 6) nel prospetto dei familiari a carico.
La detrazione è aumentata di un importo pari a:
- 400 euro per ciascun figlio disabile: barrare la casella "D" (colonna 3) nel prospetto dei familiari a carico);
- 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico (le c.d. 'famiglie numerose').
La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi a carico (casella "mesi a carico" nella colonna 5 del prospetto familiari a carico)
ed alla percentuale di spettanza (casella "percentuale" nella colonna 7 del prospetto dei familiari a carico).
Tale percentuale può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero e non sono ammesse altre percentuali di ripartizione.
Esempio:
con un solo figlio a carico per l'intero anno nella misura del 50% e un'età inferiore ai tre anni per 8 mesi, la detrazione teorica è pari a:
(1220 x 8/12 + 950 x 4/12) x 50/100 = (813,33 + 316,66) x 50/100 = 565,00
Come detto, la detrazione spettante decresce all'aumentare del reddito del dichiarante ed in relazione al numero complessivo dei figli a carico e si ottiene a partire dalla detrazione teorica applicando alcuni correttivi.
Ad esempio con un solo figlio a carico la detrazione non spetta se il reddito è maggiore o uguale a € 95.000,00; con due figli a carico non spetta se il reddito va da € 110.000,00 in su e così via...
Il livello di abbattimento della detrazione teorica è determinato da un apposito quoziente da calcolare secondo la seguente formula:
Quoziente = (95000 + Incremento - Reddito per Detrazioni) / (95000 + Incremento)
dove:Incremento = (Numero Figli a Carico -1) x 15000
Se il quoziente è minore o uguale a zero oppure uguale a uno la detrazione non spetta.
Se il quoziente è compreso tra zero e uno allora la detrazione spettante si ottiene moltiplicando la detrazione teorica per il quoziente:
Detrazione spettante = Detrazione teorica x Quoziente
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico va ripartita in parti uguali (50% ciascuno).
In ogni caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa
essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta nella misura del 100% al genitore affidatario.
In caso di affidamento congiunto, la detrazione per i figli spetta sempre nella misura del 50% ciascuno, con la possibilità di decidere, anche in questo caso, per l'attribuzione di tutta la detrazione al genitore con il reddito più alto.
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando:
l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo;
i figli a carico sono figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
i figli a carico sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
Casi particolari
Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio,
oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato oppure, se sposato, si è legalmente ed effettivamente separato.
In tal caso, bisogna scrivere nella colonna 7 del prospetto dei familiari a carico la lettera "C".
Se tale detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 del prospetto per i mesi in cui la detrazione spetta "come figlio"
e il rigo 3 per i mesi in cui spetta "come coniuge".
Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.
Contrariamente a quello che si crede, la detrazione per i figli a carico non è soggetta a limiti di età,
come avviene invece per la maggiorazione IMU o per gli assegni familiari.
Infatti un figlio può risultare a carico del genitore in qualsiasi momento, a prescindere dall'età anagrafica,
purchè egli abbia percepito un reddito inferiore o uguale a € 2.840,51.
Neppure la residenza o la convivenza sono requisiti indispendabili per considerare un figlio a carico.
Infatti la normativa prevede che possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal
fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Naturalmente se la condizione di figli a carico è subentrata (o è cessata) nel corso dell'anno dovrà essere indicato un numero di mesi corrispondente
al periodo durante il quale tale condizione si è verificata.
NOTA: nel prospetto dei familiari del modello REDDITI bisogna compilare più righe nel caso in cui la situazione di un figlio o di un familiare
sia cambiata nel corso dell'anno.
Se il numero di figli a carico è maggiore di tre puoi fruire di
un' ulteriore detrazione di 1200 euro complessivi.
Si tratta in pratica di un importo forfettario, indipendente dal numero dei figli, che viene riconosciuto se hai almeno quattro figli a carico.
L'ulteriore detrazione spetta anche qualora l'esistenza dei figli a carico sussista solo per una parte dell'anno
(quindi anche se hai indicato nella maschera un numero di mesi a carico inferiore a 12).
Tale detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente separati e non è possibile decidere di comune accordo
una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni per i figli a carico.
Se un coniuge risulta fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero al coniuge dichiarante (in questo caso indica 100%).
In caso di separazione legale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di
detrazione è variabile e dipende dalle percentuali di affidamento stabilite dal giudice.
L'ammontare dell'ulteriore detrazione, rapportato a detta percentuale, va indicato nel rigo RN6 Col.3 del modello REDDITIe la percentuale spettante deve essere indicata nel prospetto dei familiari a carico.
Se l'ulteriore detrazione è di ammontare superiore all'imposta lorda meno le altre detrazioni, è riconosciuto un
credito d'imposta pari alla quota di detrazione non usufruita.
Calcolo del quoziente
Per il calcolo del quoziente si utilizzano sempre le prime quattro cifre decimali con il troncamento senza arrotondare;
ad esempio: 0,543786 diventa 0,5437.
Calcolo della detrazione spettante
La detrazione complessiva risultante dalle formule sopra descritte deve essere inserita nel modello di dichiarazione
arrotondata all'euro secondo la seguente regola:
- all'euro inferiore se la parte decimale è inferiore a 50 centesimi.
- all'euro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 50 centesimi.
Lo stesso dicasi per l'ulteriore detrazione per famiglie numerose che va inserita in un rigo a parte.
Legge di stabilità 2013 (v art. 1 comma 483) | |
D.L. 179/2013 (misure per la crescita) | |
Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) in vigore ad oggi | |
Art. 12 del DPR 917 (carichi di famiglia) |
Modelli di dichiarazione | |
Le addizionali regionali all'Irpef | |
Le addizionali comunali all'Irpef |