Il gratuito patrocinio è un istituzione garantita dallo Stato Italiano che permette a tutti i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito di usufruire della tutela legale senza farsi carico delle spese processuali (parcella dell'avvocato, contributo unificato, spese di notifica, etc.).
Per la richiesta di assistenza legale in ambito civile è necessario presentare apposita domanda
(c.d. istanza di ammissione) presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo.
La domanda può essere presentata personalmente dal richiedente (o dal suo legale) oppure inviata tramite Raccomandata A.R.
La firma apposta dal richiedente sulla domanda deve essere autenticata dal Legale del richiedente oppure dall'interessato stesso tramite autocertificazione secondo le
modalità previste dal DPR 445/2000.
Nel penale invece l'istanza deve essere presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.
I limiti di reddito sono stabiliti dal legislatore e vengono adeguati ogni due anni in base
all'indice ISTAT utilizzato per le rivalutazioni monetarie;
l'adeguamento è stabilito generalmente con apposito decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il limite di reddito attuale, secondo l'ultimo adeguamento del 2022,
è pari a € 12.838,01.
Si tenga presente che ai fini della determinazione di tale limite si deve tenere conto
dei redditi di tutti i componenti che fanno parte del stesso nucleo familiare del richiedente;
nel computo sono compresi anche i redditi esenti da imposta e quelli per i quali è prevista un'imposta sostitutiva.
Nel caso di patrocinio in ambito penale il limite di reddito
è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Non più di dieci giorni successivi a quello di presentazione dell'istanza, sia per il patrocinio civile che penale.
Entro questo periodo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o il Magistrato per il patrocinio penale, verificata l'ammissibilità dell'istanza,
ammetteranno il richiedente e gli invieranno copia del provvedimento di ammissione.
Si, nel caso in cui l'oggetto della causa riguardi i cosiddetti diritti della personalità
oppure ancora quando gli interessi del richiedente siano in contrasto con quelli degli altri familiari.
In tutti questi casi per l'ammissione si terrà quindi conto del solo reddito del richiedente.
Non tutti gli avvocati sono disponibili a svolgere questo servizio;
la dichiarazione di disponibilità è su base volontaria e viene presentata dal legale all'Ordine degli Avvocati di appartenenza.
A questo scopo tutti gli Ordini mettono a disposizione dei cittadini un elenco degli avvocati che hanno dato la loro disponibilità,
elenco consultabile presso le rispettive sedi o pubblicato online sui vari siti web.
Si, il cittadino che presenta la domanda ha completa autonomia nella scelta del legale che lo tutelerà,
a patto che lo stesso sia iscritto nelle liste degli Avvocati disponibili al Gratuito Patrocinio.
Nel processo penale l'interessato può chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio quando sia indagato, imputato condannato, o anche sia persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria; Analogamente si può essere ammessi al gratuito patrocinio per i giudizi civili, amministrativi, contabili, tributari e nelle cause di volontaria giurisdizione (es: separazione consensuale, divorzio su domanda congiunta, modifica delle condizioni di separazione ecc) purchè non si tratti di questioni manifestamente infondate.
Si, chi intende interrompere il rapporto coniugale può beneficiare del gratuito patrocinio
anche in caso di separazione consensuale e divorzio congiunto.
I requisiti e le modalità di presentazione della domanda sono le stesse delle cause civili.
La domanda viene semplicemente respinta o dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente nei giudizi civili, amministrativi, contabili, tributari e di volontaria giurisdizione o dal magistrato davanti al quale pende il processo penale. Nel caso in cui nel corso del giudizio colui che è stato già ammesso al gratuito patrocinio superasse il limite di reddito imposto dalla legge, il beneficio del gratuito patrocinio può essere revocato.
Non vi sono limiti al numero di volte in cui un cittadino può usufruire di questo istituto, purchè ogni volta siano rispettati tutti i requisiti per l'ammissione.
Si, il gratuito patrocinio può essere richiesto in qualunque grado del giudizio;
in questo caso l'Avvocato, oltre ad essere iscritto negli elenchi dei legali disponibili al gratuito patrocinio,
dovrà anche essere patrocintante in Cassazione.
Si. In questo caso il cittadino che richiede la mediazione con questa modalità non dovrà
corrispondere alcuna indennità all'Organismo di Conciliazione.
Si tenga presente però che, con l'attuale legislazione, il gratuito patrocinio non copre gli onorari
dell'Avvocato.
Si ricorda che l'assistenza di un legale in sede di mediazione è obbligatoria
(v. articolo pubblicato).
Può succedere che chi è stato ammesso al gratuito patrocinio in un determinato periodo, avendone i requisiti,
modifichi la propria situazione reddituale (ed esempio una persona disoccupata che trova lavoro) superando il limite di reddito consentito per l'ammissione.
In tal caso il richiedente, che è tenuto a comunicare le variazioni di reddito entro 30 giorni dalla ricorrenza annuale della presentazione
della domanda o della comunicazione della precedente variazione, perde il diritto ad usufruire del gratuito patrocinio.
Viceversa, in caso di condizioni economiche mutate in senso sfavorevole, come ad esempio la perdita del lavoro o l'allontanamento
di un componente del nucleo familiare che contribuiva al reddito complessivo,
la persona interessata ha facoltà di richiedere il gratuito patrocinio in qualunque fase del processo.