Con questa semplice applicazione è possibile calcolare in un unico passaggio gli interessi legali e quelli moratori in corso di causa, così come previsto dall'art. 1284 c.c. modificato nel 2014, con la possibilità di applicare contestualmente la rivalutazione monetaria secondo la nota sentenza della Cassazione (n. 1712 del 1995).

Come è noto, l'art. 1284 c.c. si è arricchito di due nuovi commi (4 e 5) che prevedono ex lege il ricorso ai cosiddetti interessi moratori nel caso in cui il creditore abbia iniziato un procedimento giudiziario per il recupero del credito, interessi che, come è noto, sono molto più alti rispetto al tasso legale.

Le nuove disposizioni sono state introdotte dall' art. 17, comma 1 del D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10/11/ 2014, n. 162, ed hanno effetto sui procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, ossia sui procedimenti iniziati a partire dal 11/12/2014.

NOTA: l'applicazione tiene conto dei termini di applicabilità delle nuove norme (art. 17, comma 2) per cui, inserendo come data della domanda giudiziale un valore antecedente al 11/12/2014, saranno applicati solamente gli interessi legali.

Di seguito il testo dei nuovi commi:
"Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale"
.

In altri termini, l'art. 1284 novellato indica chiaramente che, in assenza di un tasso stabilito contrattualmente tra le parti, a partire dalla data in cui si è incardinato il giudizio si debbano applicare i medesimi interessi moratori previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (DLGS 231/2002 e succ. mod.).

La norma lascia inoltre intendere che dalla data di decorrenza del credito fino all'instaurarsi del giudizio si debbano continuare ad applicare gli interessi legali, così come del resto avveniva prima dell'introduzione dei nuovi commi, e per questo motivo l'applicazione ne tiene conto utilizzando automaticamente il tasso di riferimento corretto: gli interessi legali prima della domanda giudiziale e quelli moratori successivamente.

Infine, per coprire tutta la casistica contemplata dal citato art. 1284, l'applicazione consente di indicare anche un tasso fisso da utilizzare nel caso in cui il tasso di mora sia stato concordato in sede contrattuale.

INTERESSI LEGALI/MORATORI ex Art. 1284 c.c.

Nota: non è applicato l'anatocismo (interessi sugli interessi)

Importo credito:
Decorrenza credito:
Domanda giudiziale:
Calcola interessi al:
Tasso fisso:
Rivaluta annualmente:
Rivaluta al:
%

Valuta l'applicazione:
4.66 / 5 (167voti)
Interessi Legali/moratori ex Art. 1284 c.c.Interessi Legali/moratori ex Art. 1284 c.c. sul Tuo Sito?
Copia e incolla il seguente codice html.

Note

1) Poiché si ritiene che il principio di diritto enunciato nella citata sentenza delle SS.UU. (n. 1712 del 1995) resti valido anche alla luce della nuova formulazione dell'art 1284 c.c. si è deciso di lasciare la possibilità di rivalutare annualmente il capitale sul quale calcolare gli interessi (legali o moratori).
Se tuttavia, per particolari esigenze o per intervenuta giurisprudenza contraria, si desidera calcolare i soli interessi senza applicare la rivalutazione monetaria è sufficiente togliere la spunta dal campo "Rivaluta annualmente".

2) In caso di rivalutazione annuale è possibile inserire una data successiva al mese di pubblicazione dell' ultimo indice Istat; in questo caso l'applicazione visualizzerà una nota nel risultato del calcolo, evidenziando qual è l'ultimo indice istat disponibile.

3) L'art. 17, comma 2 del citato decreto precisa che i nuovi commi introdotti nell'art. 1284 c.c. producono i loro effetti rispetto ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire per le azioni processuali intraprese dall'11/12/2014 compreso.
Tale disposizione, creando un'evidente sperequazione, potrebbe far sollevare una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost. ma tuttavia non lascia dubbi interpretativi, motivo per cui abbiamo deciso di attenerci strettamente al dettato normativo e non consentire quindi un'applicazione "retroattiva".

Non tutti sanno che…

Da sempre sviluppiamo le nostre applicazioni per agevolare l'utente nell'inserimento dei valori monetari e numerici. Spesso infatti alcuni siti richiedono di inserire il punto per separare i decimali, mentre altri la virgola e per questo motivo abbiamo pensato di accettare entrambi i caratteri.

Abbiamo introdotto inoltre alcuni semplici accorgimenti che possono facilitare le operazioni di "copia e incolla", soprattutto quando i valori numerici provengono da altri programmi che fanno uso di formati diversi, come ad esempio un programma gestionale, una calcolatrice o il risultato di un'altra applicazione web.

Ecco quali sono i vari formati numerici accettati nelle nostre applicazioni:

  • Indifferentemente con il punto o con la virgola per separare i decimali (esempio: 12345,67 oppure 12345.67).

  • Con o senza separatore delle migliaia (esempio: 12345,56 oppure 12.345,56).

  • Con il simbolo dell' Euro (€) davanti al numero, con o senza spazio (esempio: €12.345,67 oppure € 12.345,67).

  • Con il simbolo della percentuale (%) dopo il numero, con o senza spazio (esempio: 15% oppure 15 %).


Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.

Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.009 secondi