L'Avvocato Andreani, titolare dello Studio, ha conseguito nell'ottobre 2010 la qualifica di “Conciliatore Professionista” con attestato rilasciato dall'Istituto Lodo Arbitrale, ente accreditato presso il Ministero della Giustizia.
Forniamo di seguto una breve illustrazione della normativa che disciplina l'istituto della mediazione.
Con la Legge delega del 18 giugno 2009 n. 60 il Parlamento ha
delegato il Governo a predisporre la regolamentazione della
mediazione e della conciliazione nelle controversie civili e
commerciali, in coerenza con la normativa comunitaria.
Con il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 il Governo, nel dare
attuazione alla legge delega, ha predisposto la regolamentazione
della materia, definendone i limiti, le modalità di accesso
e le regole procedurali.
Il decreto ha in definitiva reso obbligatorio (1) (2), con decorrenza dal marzo 2011, il ricorso alla
mediazione in tutte le controversie civili e commerciali (con
esclusione di alcune materie), con la conseguenza che un cittadino
in lite con altri, prima di rivolgersi al giudice togato,
dovrà necessariamente intraprendere l'iter della mediazione
per cercare di risolvere la questione fuori dalle aule di un tribunale.
(1) Aggiornamento 2012
Il 24 ottobre 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'ilegittimità costituzionale del citato decreto
nella parte in cui prevede il carattere obbligatorio della mediazione (v. articolo pubblicato).
Pertanto, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, la mediazione non è più obbligatoria.
(2) Aggiornamento 2013
Con il decreto legge n. 69/2013, detto anche "decreto del fare", il governo ha reso nuovamente obbligatoria la mediazione civile, a partire dal
22 giugno 2013, data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale
(si veda l' articolo pubblicato).
A questo punto sorge l'interrogativo di cosa sia la mediazione e
quali siano i suoi obiettivi.
L'art. 1 lett.a) del decreto legislativo n. 28 ci fornisce una definizione molto precisa della
mediazione: essa è “ L'attività, comunque
denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad
assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, sia nella
formulazione di una proposta per la risoluzione della
stessa”.
Quindi la mediazione è una negoziazione che
avviene alla presenza e con l'ausilio di un terzo, assolutamente
imparziale e super partes, che ha il compito di capire
qual'è l' interesse primario delle parti e di guidarle
nell'individuazione di un accordo che possa soddisfare entrambe,
con l'auspicio che tale accordo possa costituire la base per una
regolamentazione serena e collaborativa di (eventuali) futuri
rapporti tra le stesse.
Figura centrale del procedimento di mediazione è il mediatore, che l'art. 1 lett. b) del decreto
definisce come “la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo
prive in ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”.
Quindi il mediatore è una persona (o un gruppo di persone) che
può solo aiutare le parti a trovare una soluzione
amichevole, ma non ha il potere di emettere una decisione o una
sentenza che possa vincolare le parti: infatti il mediatore non
è un giudice.
L'art. 5 del decreto elenca le materie per le
quali il legislatore ha reso obbligatorio il ricorso preliminare
alla mediazione: esso recita “Chi intende esercitare in
giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento
del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente
ad esperire il procedimento di mediazione.....”
Calcolo Costi e Tariffe della Mediazione Civile
La domanda di mediazione si presenta mediante deposito di una
istanza presso uno degli organismi di mediazione iscritti
nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
Se la parte o le parti in lite omettono di rivolgersi all' organismo di
mediazione e si rivolgono subito al giudice, lo stesso giudice
rileva d'ufficio tale omissione (non oltre la prima udienza) e
assegna alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della
domanda di mediazione.
Il procedimento di mediazione, ai sensi
dell'art. 6, ha una durata non superiore a tre mesi, nel corso
dei quali il mediatore organizza incontri sia con entrambe le parti
che singolarmente; se la mediazione ha esito positivo e le parti
raggiungono un accordo amichevole, il mediatore forma processo
verbale al quale viene allegato il testo dell'accordo (che viene
redatto dalle parti stesse e dai loro avvocati).
In difetto di accordo tra le parti, il mediatore può, di sua iniziativa,
(ma non è obbligato) formulare una proposta di mediazione,
che viene comunicata alle parti; se però le parti gliene
fanno concorde richiesta, il mediatore deve elaborare una proposta
di conciliazione.
In entrambi i casi la proposta formulata dal
mediatore può essere rifiutata dalle parti; in tal caso
l'art. 13 prevede delle conseguenze.
Tale norma stabilisce che qualora il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
in toto al contenuto della proposta del mediatore, il giudice esclude il rimborso
delle spese sostenute dalla parte vittoriosa che ha rifiutato la
proposta e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla
parte soccombente, e pone a suo carico le spese per
l'indennità corrisposta al mediatore ed all'esperto
incaricato di esaminare questioni di carattere tecnico (es:
ingegnere, geometra ecc).
Se la decisione del giudice non corrisponde interamente, ma solo in parte, al contenuto della
proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,
può escludere che alla parte vittoriosa siano rimborsate le
spese sostenute per l'indennità del mediatore e per il
compenso dell'esperto.
In questa sede non si può illustrare tutta la normativa in
materia di mediazione, di cui sarà comunque data ampia
pubblicità anche a mezzo dei mass-media: quel che è
importante sottolineare è il ruolo di arbitro assolutamente
imparziale del mediatore, il quale, come sanciscono gli artt. 9 e
10 del decreto legislativo, ha un obbligo di riservatezza rispetto
alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite dalle parti
durante il procedimento: in particolare “Rispetto alle
dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle
sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla
quale provengono le informazioni, il mediatore è
altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre
parti” (art. 9).
Questo significa che il mediatore, qualora
lo riterrà opportuno, potrà anche ascoltare ciascuna
parte in separata sede, ma tutto quello che ciascuna parte
riferirà al mediatore sarà coperto dal più
assoluto riserbo e il mediatore potrà riferire solo ed
esclusivamente ciò che la parte dichiarante vorrà far
sapere all'altra, al fine di trovare una composizione amichevole
della lite.
Ma non solo: il mediatore, come stabilisce il
successivo art. 10, non potrà essere chiamato a
deporre come testimone sulle dichiarazioni e sulle informazioni
(ricevute dalla parti nella fase della mediazione) nel successivo
processo che dovesse instaurarsi davanti al giudice in caso di
insuccesso della mediazione, così come tali dichiarazioni ed
informazioni non potranno essere utilizzate nel processo, salvo il
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le
informazioni.
Quindi riservatezza e segretezza assolute da parte del mediatore.
E' importante sottolineare che tale procedimento
beneficia di alcune agevolazioni fiscali: l'art. 17 del decreto
stabilisce che “tutti gli atti, documenti e provvedimenti
relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di
registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti
l'imposta è dovuta per la parte eccedente”.
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