L'Avvocato Andreani, titolare dello Studio Legale, è iscritta dal 2003 nell'elenco dei Legali per l'assistenza col gratuito patrocinio
presso il Tribunale di Massa Carrara.
Chi desidera approfondire l'argomento può trovare in queste pagine tutte le informazioni necessarie.
Il legislatore ha assicurato il patrocinio a spese dello Stato, (comunemente detto "gratuito patrocinio"), nel procedimento civile, penale, amministrativo contabile e tributario e nei procedimenti di volontaria giurisdizione ai cittadini che non raggiungono un certo reddito, purché le ragioni della domanda non siano manifestatamene infondate.
In altre parole il gratuito patrocinio, è un istituto che garantisce ai non abbienti di
potersi avvalere dell'assistenza tecnica di un avvocato senza
corrispondere il relativo onorario, che viene posto a carico dello
Stato, sia per promuovere una causa, sia per resistere in giudizio.
Tale istituto trae la sua ragion d'essere e la sua stessa essenza
da valori e principi consacrati nella nostra Costituzione, come
l'art. 3, che sancisce il diritto di tutti i cittadini alla pari
dignità sociale e assegna allo Stato il preciso compito di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e l'art. 24, che
afferma che la difesa è un diritto inviolabile, e pertanto
devono essere assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
Il gratuito patrocinio è assicurato sia nel processo penale per la
difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato,
persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte
civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena
pecuniaria, sia nel processo civile, amministrativo, contabile,
tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la
difesa del cittadino non abbiente quando, come detto, le sue ragioni risultino
non manifestamente infondate.
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le
eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
La disciplina del gratuito patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche
nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi
di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi
relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e
nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre
che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o
da un consulente tecnico.
Nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione
possono beneficiare del gratuito patrocinio i cittadini italiani,
gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al
momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo
da instaurare e l'apolide, nonché enti o associazioni che
non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività
economica.
Nel processo penale il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato
altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato Italiano.
Dal momento che l'istituto del gratuito patrocinio opera in favore di coloro che versano in difficoltà economiche, per poter accedere a tale beneficio gli aventi diritto devono dimostrare di essere in possesso di determinati requisiti individuati dalla legge di riferimento, il D.P.R. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Estratto del DPR n. 115 del 30/05/2002
"Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito annuo imponibile
ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore a € 12.838,01,
risultante dall'ultima dichiarazione (importo aggiornato con decreto 10 maggio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 6 giugno 2022).
Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto anche dei redditi che
per legge sono esenti dall'imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Naturalmente, chi non ha mai lavorato o è disoccupato o in
cerca di prima occupazione e pertanto nell'ultimo anno non ha
presentato la dichiarazione dei redditi, basterà che lo
dichiari nell'apposito modulo di richiesta di ammissione reperibile
presso gli ordini professionali.
Qualora il richiedente conviva con il coniuge (o compagno) e/o altri familiari, nella determinazione
del limite di reddito come sopra indicato si considerano anche i
redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo familiare, compreso l'istante.
Solo nel caso in cui oggetto di causa siano i diritti della personalità o interessi dell'istante
in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare
con lui conviventi, si tiene conto esclusivamente del suo reddito personale (ad
es: i giudizi di separazione o divorzio: se la moglie vuole
iniziare una causa di separazione dal marito, è evidente che
si terrà conto del suo solo reddito, che non viene cumulato
a quello del marito).
I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni alle variazioni ISTAT dell'
indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati."
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale si applica lo stesso limite di reddito di € 12.838,01, con un correttivo: infatti l'art. 92 stabilisce che se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
L'interessato che si trova nelle condizioni di reddito e nelle altre sopra indicate può chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio in ogni stato e grado del processo.
L'istanza, compilata in ogni sua parte, è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore
oppure con le modalità previste dal d.p.r. 28.12.2000 n.445 art.38 (istanza sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).
La domanda va redatta in carta semplice, presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore oppure inviata con raccomandata
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, o, se non è pendente,
quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente nel merito e deve contenere a pena di inammissibilità le seguenti informazioni:
1. La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e l'indicazione del processo se è già in corso (esempio: nomi delle parti, numero di ruolo,
il Giudice a cui è assegnato il processo e la data dell'udienza), oppure, se non è pendente, il tipo di controversia (esempio: separazione, divorzio, causa di lavoro, sfratto etc.).
2. L'indicazione in fatto ed in diritto, utile a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con specifico riferimento alle prove di cui si chiede l'ammissione.
3. Le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica con tutti i codici fiscali.
4. L'autocertificazione, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo determinato come sopra.
5. L'impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito e verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza
di un anno dalla data di presentazione della domanda o della precedente comunicazione di variazione.
6. Per i redditi prodotti all'estero il cittadino appartenente a Stati non appartenenti all'Unione europea, allegherà anche un certificato del Consolato competente.
7. Si avvisa che se il Giudice o il Consiglio dell'Ordine competente lo richiedano, l'interessato è tenuto a pena di inammissibilità, a produrre i documenti necessari
ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, nei 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta o è stata presentata,
ammette l'interessato al gratuito patrocinio. Copia del provvedimento è trasmesso all'interessato.
Se il Consiglio respinge l'istanza o la dichiara inammissibile, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che deciderà con apposito decreto.
Chi è ammesso al patrocinio gratuito può nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell'apposito elenco degli avvocati per istituito presso il Consiglio dell'Ordine.
L'istanza di ammissione al patrocinio è presentata all'ufficio del magistrato innanzi
al quale pende il processo; se il giudizio pende avanti alla Corte
di Cassazione, l'ufficio competente a decidere sull'istanza
è quello del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza o immediatamente, se l'istanza è
depositata in udienza, il magistrato, verificato se sussistono
tutti i presupposti, ammette il richiedente al gratuito patrocinio.
Nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità del
giudizio, nel senso che prima di promuovere la causa avanti
all'autorità giudiziaria è necessario avviare
preliminarmente la procedura della mediazione, l'istante può
essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto nulla
sarà dovuto all'organismo di conciliazione; naturalmente
anche in questo caso è operante lo stesso limite di reddito previsto per l'ammissione al
gratuito patrocinio nel processo civile.
L'interessato al momento della presentazione della domanda di mediazione dovrà depositare una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso del predetto requisito.
Una copia del modulo
per la domanda di ammissione è disponibile presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara
oppure direttamente su questo sito.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati alcuni documenti.
Fac-simile domanda di ammissione.
1) fotocopia carta di identità.
2) fotocopia codice fiscale.
3) fotocopia modello unico o altra dichiarazione dei redditi.
Inoltre nel modulo deve essere specificata la causa che si intende promuovere o nella quale ci si deve costituire (se qualcun altro vi ha fatto causa).
Infine devono essere indicati gli eventuali conviventi e in tal caso deve essere allegata anche la loro dichiarazione dei redditi.
Per ulteriori spiegazioni consulta la pagina informativa sul sito del Ministero della Giustizia oppure leggere le FAQ.