Richiedi una consulenza legale in diritto di famiglia 1) Cosa devo fare se risulta che il figlio di una donna con cui ho avuto una relazione e che è stato riconosciuto come figlio legittimo da suo marito - dal quale si è poi separata - è in realtà mio figlio?

RISPOSTA: E' opportuno distinguere due ipotesi, che prevedono conseguenze diverse e azioni giudiziali diverse, a seconda del periodo in cui è nato il bambino e a seconda del momento in cui è intervenuta la separazione tra la signora e il suo ex marito:
1) Prima ipotesi: il bambino è nato dopo che sono già trascorsi 300 gg. (quindi circa dieci mesi) dalla pronuncia di separazione giudiziale, ovvero dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione. In tali casi, ai sensi dell' art. 232 c.c. II comma, non opera la presunzione di paternità del marito, ed in tal caso l'azione esperibile è l'azione di contestazione della legittimità, disciplinata dall' art. 248 c.c., volta a rimuovere lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita.
Tale azione è imprescrittibile (cioè non vi sono dei termini di scadenza) e può essere promossa, oltre che da colui che risulta come genitore nell' atto di nascita, da chiunque vi abbia interesse concreto e attuale (la madre, chi afferma di essere il vero genitore etc.), quindi anche dal padre naturale.
2) Seconda ipotesi: il bambino è nato entro 300 gg. dalla pronuncia di separazione giudiziale, ovvero dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione.
In questa ipotesi, il bambino si presume ancora concepito durante la convivenza matrimoniale, quindi si presume figlio dell'ex marito, sia pure separato: per vincere questa presunzione, però l'azione proponibile è l'azione di disconoscimento della paternità, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 235 e 244 c.c., che può essere esercitata soltanto dal marito, dal figlio, una volta divenuto maggiorenne, e dalla madre; la madre però deve proporre l'azione entro sei mesi dalla nascita del figlio.
Una volta rimosso lo status di figlio legittimo, o con l'azione di contestazione della legittimità o con quella di disconoscimento della paternità, il padre naturale potrà procedere a riconoscere il bambino come figlio proprio, con il consenso della madre; se la madre non prestasse il suo consenso, allora dovrà iniziare una causa per il riconoscimento davanti al Tribunale dei minori, ai sensi dell' art. 250 c.c.

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