RISPOSTA:
E' opportuno distinguere due ipotesi, che prevedono conseguenze
diverse e azioni giudiziali diverse, a seconda del periodo in cui
è nato il bambino e a seconda del momento in cui è
intervenuta la separazione tra la signora e il suo ex marito:
1) Prima ipotesi: il bambino è nato dopo che sono già
trascorsi 300 gg. (quindi circa dieci mesi) dalla pronuncia di
separazione giudiziale,
ovvero dalla omologazione di
separazione consensuale
ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti
al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere
separatamente nelle more del giudizio di separazione.
In tali casi, ai sensi dell'
art. 232 c.c.
II comma, non opera la presunzione di
paternità del marito, ed in tal caso l'azione esperibile
è l'azione di contestazione della legittimità,
disciplinata dall'
art. 248 c.c.,
volta a rimuovere lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita.
Tale azione è imprescrittibile (cioè non vi sono dei termini di
scadenza) e può essere promossa, oltre che da colui che
risulta come genitore nell' atto di nascita, da chiunque vi abbia
interesse concreto e attuale (la madre, chi afferma di essere il
vero genitore etc.), quindi anche dal padre naturale.
2) Seconda ipotesi: il bambino è nato entro 300 gg. dalla pronuncia di
separazione giudiziale, ovvero dalla omologazione di separazione
consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti
al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere
separatamente nelle more del giudizio di separazione.
In questa ipotesi, il bambino si presume ancora concepito durante la
convivenza matrimoniale, quindi si presume figlio dell'ex marito,
sia pure separato: per vincere questa presunzione, però
l'azione proponibile è l'azione di disconoscimento della
paternità, disciplinata dal combinato disposto degli artt.
235
e
244
c.c., che può essere esercitata soltanto dal
marito, dal figlio, una volta divenuto maggiorenne, e dalla madre;
la madre però deve proporre l'azione entro sei mesi dalla
nascita del figlio.
Una volta rimosso lo status di figlio legittimo,
o con l'azione di contestazione della legittimità
o con quella di disconoscimento della paternità, il padre
naturale potrà procedere a riconoscere il bambino come
figlio proprio, con il consenso della madre; se la madre non
prestasse il suo consenso, allora dovrà iniziare una causa
per il riconoscimento davanti al Tribunale dei minori, ai sensi dell'
art. 250 c.c.