L'anatocismo bancario

Anatocismo bancario

Il fenomeno dell' anatocismo bancario è quella pratica, in uso fino a pochi anni or sono presso quasi tutte le banche italiane, secondo cui gli interessi a debito del correntista venivano liquidati (sul conto) con frequenza trimestrale, mentre gli interessi a credito dello stesso erano liquidati con cadenza annuale.

Ciò provocava un disallineamento nella maturazione degli interessi a debito ed il conseguente fenomeno dell'anatocismo, perché venivano calcolati interessi su interessi, secondo le modalità sopra descritte.

Sulla falsa riga dell'esempio illustrato nella pagina introduttiva, se un correntista aveva un conto in rosso per 10.000 €, la banca gli addebitava ogni tre mesi i relativi interessi; in questo caso, al tasso del 10%, erano 250 euro che andavano a gravare subito (senza attendere la fine dell'anno) sul capitale a debito.

I successivi interessi a debito venivano calcolati non più su 10.000 € ma su 10.250 € e così via, secondo il meccanismo visto in precedenza; con questo sistema il correntista si trovava a pagare, in fondo all'anno, un monte interessi più alto rispetto al calcolo annuale.

Per fare qualche prova è disponibile l'apposita utility per il computo degli interessi a tasso fisso.


STORIA

Il divieto dell'anatocismo (bancario e non) è sempre esistito nell' ordinamento giuridico italiano in virtù dell'art. 1283 del Codice Civile.

Ciò nonostante, le Banche agivano legittimamente quando applicavano la metodologia di calcolo degli interessi sopra descritta, perché tale comportamento era stato ampiamente avallato dalla giurisprudenza, almeno fino al momento in cui è iniziato tutto il processo di revisione interpretativa delle norme riguardanti l'anatocismo, che ha portato dopo molti anni alla famosa sentenza della Corte di Cassazione del 4 novembre 2004, n. 21095.

Prima di questa sentenza, c'è stato comunque l'art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/1999, comma 2, che, introducendo un nuovo comma all'art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio), le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità nel conteggio sia dei saldi passivi, sia di quelli attivi.

Il sigillo ufficiale al suddetto nuovo corso in tema di calcolo degli interessi bancari è stato poi apposto dalla sentenza del CICR emanata il 9 febbraio 2000, la quale ha definitivamente fissato il momento di decorrenza dell'obbligo, a carico delle Banche, di riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli interessi.

Nel decreto n. 342/1999 il legislatore stabiliva nel contempo, con norma transitoria, una vera e propria sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

La norma transitoria è stata però dichiarata illegittima per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, dalla Corte Costituzionale con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425.

Il processo di revisione al momento si può considerare concluso con la già citata sentenza del 4 novembre 2004 n. 21095, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale in sostanza si afferma l'illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari per anatocismo.

In sostanza la Corte afferma che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori precedenti al 1999 non sono mai state rispondenti ad uno uso normativo ma bensì negoziale e quindi in contrasto con il principio contenuto nell'art. 1283.

L'uso normativo consiste infatti, come riportato nella sentenza, nella "ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico".

In altre parole le clausole anatocistiche sono state accettate non perché gli utenti fossero convinti della loro rispondenza a principi dell'ordinamento giuridico, ma piuttosto perché costretti ad accettarle per poter accedere ai servizi bancari.

Questo atteggiamento psicologico è quindi ben lontano da quella spontanea accettazione che contraddistingue invece la consuetudine come istituto giuridico.


Novità: sentenza Cassazione del 6 Maggio 2015

La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in materia di anatocismo, con particolare riguardo alla illegittimità della capitalizzazione annuale degli interessi.

Per approfondire leggi l' articolo pubblicato.


La prescrizione

Nel 2011, in uno dei tanti articoli del famoso decreto 'milleproroghe' del 2010, (Art. 2, comma 61 del D.L. 225/2010), il legislatore interpretava l'Art. 2935 in senso favorevole alle banche, riducendo drasticamente i tempi di prescrizione, in aperto contrasto con la quasi totalità della giurisprudenza, ivi compresa la Cassazione.
Ma la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 del 5 aprile 2012, ha bocciato questa norma dichiarandola incostituzionale, ripristinando di fatto il quadro normativo e giurisprudenziale precedente.
Per approfondire l'argomento leggi l'articolo pubblicato.


Vedi anche: Introduzione all'anatocismo

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