Codice di Procedura Penale

Art. 628 c.p.p.
Impugnabilitą della sentenza del giudice di rinvio.

1.La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.

2.In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3.

<num>- - - - Titolo III-bis Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo </num>

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