Codice di Procedura Penale

Art. 510 c.p.p.
Verbale di assunzione dei mezzi di prova.

1.Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.

2.L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonchè le risposte delle persone esaminate.

2-bis.L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonchè gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. [1]

3.Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

3-bis.La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti. [1]

[1] Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 94, comma 1) che le presenti modifiche si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs.
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