Codice di Procedura Penale

Art. 458 c.p.p.
Richiesta di giudizio abbreviato.

1.L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice. [1] [2] [3]

2.Il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

2-bis.Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.

2-ter.Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

3.Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.

[5]

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 15 febbraio 1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991, n. 8), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, stesso comma, dello stesso codice.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio 1992 n. 23 (in G.U. 1a s. s. 5/2/1992 n. 6), ha dichiarato "In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice".
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 aprile 2002 n. 120 (in G.U. 1a s.s. 24/04/2002 n. 17), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anzichè dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato".
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2003 n. 169 (in G.U. 1a s.s. 28/5/2003 n. 21), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato".
[5] La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 22 gennaio 2015, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 28/01/2015, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)".
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