Codice di Procedura Penale

Art. 359 c.p.p.
Consulenti tecnici del pubblico ministero.

1.Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

2.Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

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