Codice di Procedura Penale

Art. 197 bis c.p.p.
Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone.

1.L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

2.L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).

3.Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio. [1] [2]

4.Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

5.In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

6.Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3. [1] [2]

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 21 novembre 2006, n. 381 (in G.U. 1a s.s. 29/11/2006, n. 47) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 197-bis, commi 3 e 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis cod. proc. pen nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto divenuta irrevocabile.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 7 dicembre 2016 - 26 gennaio 2017, n. 21 (in G.U. 1 s.s. 1/2/2017, n. 5) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 6 "nella parte in cui prevede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell'art. 197-bis cod. proc. pen nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perchè il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 3 "nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perchè il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile".
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