Art. 88 c.p.c.
Dovere di lealtà e di probità
1.Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
2.In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.