Art. 404 c.p.c.
Casi di opposizione di terzo.
1.Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. [4]
2.Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
[1] [2] [3]
[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 7 giugno 1984, n. 167 (in G.U. 1a s.s. 13/6/1984, n. 162), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso".
[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 25 ottobre 1985, n. 237 (in G.U. 1a s.s. 6/11/1985, n. 261), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità".
[3] La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 dicembre 1988, n. 1105 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1988, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale il Pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4, legge 22 luglio 1966, n. 607".
[4] La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 26 maggio 1995, n. 192 (in G.U. 1a s.s. 31/5/1995, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione".