Codice di Procedura Civile

Art. 355 c.p.c.
Provvedimenti sulla querela di falso.

1.Se nel giudizio d'appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

AvvocatoAndreani.it AvvocatoAndreani.it Risorse Legali

Chiudi