Il contributo unificato è ridotto del 50% nei seguenti casi:
 
  • Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c., vale a dire: procedimenti per ingiunzione, procedimenti per convalida di sfratto, procedimenti cautelari o possessori, accertamento tecnico preventivo;
  • Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado;
  • Procedimenti di sfratto per morosità (il valore della causa si determina in base all importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida);
  • Procedimenti di finita locazione (il valore si determina in base all’ammontare del canone di un anno);
  • Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (tranne quanto previsto dall’art. 9 comma 1-bis del DPR 115/2002) .

Nota 1: in base alla circolare ministeriale del 29/9/2003 l’impugnazione, ossia il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, assume le forme di un ordinario giudizio di appello per il quale non è più applicabile la riduzione del 50% del contributo unificato.

Nota 2: nella circolare ministeriale del 17 marzo 2023, si chiarisce che per il procedimento semplificato di cognizione, ex artt. 281-decies e segg. c.p.c. (nuovo rito), il contributo unificato è dovuto per l’intero.

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