Il comma 2 dell’art. 4 del DLGS 8 novembre 2021 n. 198 stabilisce quanto segue:
"Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) (del medesimo articolo 4 ndr), sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.
In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali (*) ed è inderogabile.
Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), in cui il debitore è una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002 (deroga dei termini di pagamento fino a un massimo di 60 giorni ndr)."
(*) L’aumento della maggiorazione da 2 a 4 punti percentuali è in vigore dal 4/7/2015 (art. 2, comma 3 D.L. 51/2015 convertito con modificazioni dalla L. 91/2015).