Contratti a canone concordato e agevolato

- Seleziona "canone libero" se il contratto di locazione è di tipo tradizionale (es: 4 + 4 anni).
- Seleziona canone "concordato e agevolato" se il contratto di locazione è concordato e l'immobile è ubicato in un comune ad "alta densità abitativa" o usufruisce dell'aliquota agevolata (vedi nota).
Nota Bene:
Nelle rare ipotesi in cui il contratto è concordato ma non usufruisce delle agevolazioni fiscali di seguito descritte previste per i comuni ad alta densità abitativa, seleziona l'opzione "canone libero". In questo caso il calcolatore non applicherà l'ulteriore riduzione IRPEF e utilizzerà l'aliquota ordinaria della cedolare secca.


Canone concordato:
Un canone di locazione si dice concordato (o convenzionale) se è stipulato in base a precisi accordi definiti a livello locale dalle associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini (vedi art. 2, comma 3 L.431/1998).
Le principali tipologie di contratti di locazione a canone concordato sono:
- Contratti di durata 3 + 2 anni con rinnovo obbligatorio (salvo disdetta del locatore nei casi consentiti dalla legge).
- Contratti per studenti universitari da 6 mesi a 3 anni, con rinnovo automatico della stessa durata, salvo disdetta da parte dell'inquilino.
Per tutti i contratti a canone concordato è prevista una riduzione della tassa di registro pari al 30%.

Ulteriori agevolazioni fiscali:
Per i contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati nei comuni comunemente detti "ad alta densità abitativa" individuati dall' art. 1 DL 551/98, oltre alla riduzione forfettaria del 5% (valida per tutti i contratti di locazione ad uso abitativo) è prevista una ulteriore riduzione del 30% sull'imponibile IRPEF.
In questo caso si parla di contratto concordato e agevolato.
Per quanto riguarda la cedolare secca l'aliquota prevista per i contratti a canone concordato e agevolato è pari al 10% contro il 21% di quella ordinaria.

NOTA:
Il DL n. 47/2014 ha stabilito (art. 9) che l'aliquota agevolata si applica anche a:
- unita' immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni, con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. - contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi.


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